L'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 4 procede alla trasmissione all'estero di ufficio o su richiesta della persona condannata o dello Stato di esecuzione. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, se la persona condannata si trova nel territorio dello Stato l'autorita' giudiziaria procede alla trasmissione all'estero solo dopo averla sentita. Prima di procedere alla trasmissione all'estero, l'autorita' giudiziaria consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di esecuzione al fine di:

  • a)verificare la condizione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera a);
  • b)comunicare il parere espresso, ai sensi del comma 2, dalla persona condannata;
  • c)acquisire il consenso dello Stato di esecuzione nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c);
  • d)conoscere le disposizioni applicabili nello Stato di esecuzione in materia di liberazione anticipata o condizionale. Quando ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c), la trasmissione all'estero e' disposta previa acquisizione del consenso dello Stato di esecuzione. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 4, la trasmissione all'estero e' disposta previa acquisizione del consenso della persona condannata. Il provvedimento con cui e' disposta la trasmissione all'estero deve contenere l'indicazione dello Stato di esecuzione. Di esso e' data in ogni caso comunicazione all'interessato, mediante notifica di un atto contenente i requisiti di cui all'allegato II della decisione quadro. Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, l'atto di cui al periodo precedente e' trasmesso, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorita' competente dello Stato di esecuzione perche' provveda alla notifica. Il provvedimento e' trasmesso, unitamente alla sentenza di condanna e al certificato debitamente compilato, al Ministero della giustizia che provvede all'inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato. Se la traduzione del certificato non e' necessaria o se a questa provvede l'autorita' giudiziaria, il provvedimento puo' essere trasmesso direttamente all'autorita' competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso e' altresi' trasmesso, per conoscenza, al Ministero della giustizia. La sentenza e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta. L'autorita' giudiziaria sospende la trasmissione quando sopravviene una causa di sospensione dell'esecuzione e puo' revocare il provvedimento quando, prima dell'inizio dell'esecuzione all'estero, sia venuta meno una delle condizioni di cui all'articolo 5. Alla revoca segue il ritiro del certificato. Della sospensione e della revoca e' data comunicazione all'interessato, al Ministero della giustizia e all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che le hanno determinate. In caso di mancato riconoscimento della sentenza di condanna, il Ministero della giustizia ne da' comunicazione all'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento di trasmissione all'estero.

Testo vigente dal 1 ottobre 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161~art6 · fonte del testo

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