Il Ministero della giustizia informa l'autorita' competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:

  • a)della trasmissione della sentenza di condanna e del certificato all'autorita' giudiziaria competente responsabile dell'esecuzione in conformita' degli articoli 9 e 12;
  • b)dell'impossibilita' di eseguire la pena o la misura di sicurezza in quanto la persona condannata, dopo la trasmissione della sentenza di condanna e del certificato, non puo' essere rintracciata nel territorio dello Stato;
  • c)della decisione definitiva di riconoscere la sentenza di condanna e di eseguire la pena o la misura di sicurezza, unitamente alla data della decisione;
  • d)dell'eventuale decisione di adattare la pena o la misura di sicurezza a norma dell'articolo 10, comma 5, corredata di una motivazione;
  • e)della trasmissione della sentenza di condanna a un altro Stato membro per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 12, comma 11;
  • f)dell'eventuale decisione di non riconoscere la sentenza di condanna ed eseguire la pena o la misura di sicurezza a norma dell'articolo 13, corredata di una motivazione;
  • g)delle decisioni adottate dall'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 14 e 15;
  • h)dell'eventuale decisione di non eseguire la pena o la misura di sicurezza, per i motivi di cui all'articolo 16, comma 1, corredata di una motivazione;
  • i)della richiesta dell'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 18, comma 3;
  • l)delle date di inizio e fine del periodo di liberazione anticipata o condizionale, se cio' e' indicato nel certificato dallo Stato di emissione;
  • m)dell'evasione della persona condannata;
  • n)della scarcerazione per la completa esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Il Ministero della giustizia cura altresi' la corrispondenza relativa alle richieste e alle decisioni di cui agli articoli 7, commi 4 e 5, e 17.

Testo vigente dal 1 ottobre 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161~art20 · fonte del testo

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