Quando e' pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena e' eseguita secondo la legge italiana. Si applicano altresi' le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia. La pena espiata nello Stato di emissione e' computata ai fini dell'esecuzione. All'esecuzione provvede d'ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte e' equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario. Se la persona condannata non si trova nel territorio dello Stato, il Ministero della giustizia, anche tramite il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno, si accorda con l'autorita' dello Stato di emissione per il trasferimento. Prima del trasferimento, il Ministero della giustizia informa lo Stato di emissione che ne abbia fatto richiesta delle disposizioni applicabili alla persona condannata in materia di liberazione anticipata, liberazione condizionale e indulto. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche all'esecuzione della sentenza con cui e' applicata una misura di sicurezza.

Testo vigente dal 1 ottobre 2010

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161~art16 · fonte del testo

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