La trasmissione all'estero e' disposta immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi. Il pubblico ministero dispone la trasmissione della sentenza ovvero della decisione di liberazione condizionale, corredata del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, tenendo conto che essa ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione della persona condannata o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettivita'. La trasmissione per l'esecuzione all'autorita' competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale del condannato, secondo quanto previsto dall'articolo 5, e' preceduta dalla verifica del consenso di tale autorita'. La trasmissione e' disposta in favore di un solo Stato di esecuzione per volta. Quando e' ignota l'autorita' competente dello Stato di esecuzione l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.

Testo vigente dal 14 marzo 2016

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;38~art6 · fonte del testo

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