Art. 17 — Provvedimenti adottati dallo Stato di emissione
Quando lo Stato di emissione adotta una decisione per la quale la pena o la misura di sicurezza applicate cessano, immediatamente o entro un termine, di essere esecutive, l'autorita' giudiziaria competente pone fine all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza in Italia, non appena informata. La revisione della sentenza di condanna trasmessa per l'esecuzione spetta esclusivamente all'autorita' dello Stato di emissione.
Testo vigente dal 1 ottobre 2010
