Quando lo Stato di emissione adotta una decisione per la quale la pena o la misura di sicurezza applicate cessano, immediatamente o entro un termine, di essere esecutive, l'autorita' giudiziaria competente pone fine all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza in Italia, non appena informata. La revisione della sentenza di condanna trasmessa per l'esecuzione spetta esclusivamente all'autorita' dello Stato di emissione.

Testo vigente dal 1 ottobre 2010

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 17, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161~art17 · fonte del testo