1) che il reato per il quale la persona e' stata condannata sia punito tolto: in Italia aggiunto: nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7tolto: , paragrafo 1, della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;
2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7tolto: , paragrafo 1, della decisione quadro, il fatto per il quale la persona e' stata condannata …
tolto: c) prevedere i motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna definitiva trasmessa da un altro Stato membro ai sensi della lettera b), individuando i motivi tra quelli indicati all'articolo 9 della decisione quadro e con le procedure ivi descritte, ferma la possibilita' di dare riconoscimento ed esecuzione parziali alla sentenza trasmessa, nonche' di acconsentire a una nuova trasmissione della sentenza, in caso di incompletezza del certificato o di sua manifesta difformita' rispetto alla sentenza, ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione quadro;
tolto: d) introdurre una o piu' disposizioni relative al procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), con riferimento all'autorita' giudiziaria competente, ai termini e alle forme da osservare, nel rispetto dei principi del giusto processo;
tolto: e) prevedere che, a meno che non esista un motivo di rinvio a norma dell'articolo 11 o dell'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena sia comunque presa entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato;
tolto: f) prevedere che nel procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), su richiesta dello Stato di emissione, l'autorita' giudiziaria italiana possa adottare nei confronti della persona condannata che si trovi sul territorio dello Stato misure cautelari provvisorie, anche a seguito dell'arresto di cui alla lettera i), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;
tolto: g) prevedere, in relazione alle misure cautelari provvisorie di cui alla lettera f):
tolto: 1) che esse possano essere adottate alle condizioni previste dalla legislazione italiana vigente per l'applicazione delle misure cautelari e che la loro durata non possa superare i limiti previsti dalla medesima legislazione;
tolto: 2) che il periodo di detenzione per tale motivo non possa determinare un aumento della pena inflitta dallo Stato di emissione;
tolto: 3) che esse perdano efficacia in caso di mancato riconoscimento della sentenza trasmessa dallo Stato di emissione e in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla loro esecuzione, salva la possibilita' di prorogare il termine di trenta giorni in caso di forza maggiore;
tolto: h) prevedere che la polizia giudiziaria possa procedere all'arresto provvisorio della persona condannata per la quale vi sia una richiesta di riconoscimento ai sensi della lettera b), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;
tolto: i) prevedere, in caso di arresto provvisorio, che la persona arrestata sia messa immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione dell'autorita' giudiziaria, che questa proceda al giudizio di convalida entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto e che, in caso di mancata convalida, la persona arrestata sia immediatamente posta in liberta';
tolto: l) introdurre una o piu' disposizioni relative al trasferimento e alla presa in consegna della persona condannata a seguito del riconoscimento, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b);
tolto: m) introdurre una o piu' disposizioni relative al procedimento di esecuzione della pena a seguito del riconoscimento di cui alla lettera b), anche con riferimento all'ipotesi di mancata o parziale esecuzione e ai benefici di cui la persona condannata puo' godere in base alla legislazione italiana, nel rispetto degli obblighi di consultazione e informazione di cui agli articoli 17, 20 e 21 della decisione quadro;
tolto: n) introdurre una o piu' disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per la concessione della liberazione anticipata o condizionale, dell'amnistia, della grazia o della revisione della sentenza, ai sensi degli articoli 17 e 19 della decisione quadro;
tolto: o) introdurre una o piu' disposizioni relative all'applicazione del principio di specialita', in base alle quali la persona trasferita in Italia per l'esecuzione della pena non puo' essere perseguita, condannata o altrimenti privata della liberta' personale per un reato commesso in data anteriore al trasferimento di cui alla lettera b), diverso da quello per cui ha avuto luogo il trasferimento, facendo espressamente salve le ipotesi previste dall'articolo 18, paragrafo 2, della decisione quadro;
tolto: p) introdurre una o piu' disposizioni relative al transito sul territorio italiano della persona condannata in uno Stato membro, in vista dell'esecuzione della pena in un altro Stato membro, nel rispetto dei criteri di rapidita', sicurezza e tracciabilita' del transito, con facolta' di trattenere in custodia la persona condannata per il tempo strettamente necessario al transito medesimo e nel rispetto di quanto previsto alle lettere g), h), i) ed l);
tolto: q) introdurre una o piu' disposizioni relative al tipo e alle modalita' di trasmissione delle informazioni che devono essere fornite dall'autorita' giudiziaria italiana nel procedimento di trasferimento attivo e passivo. I compiti e le attivita' previsti dalla decisione quadro di cui al comma …