Art. 6 — Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
All'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) di un'unita' da diporto di propria costruzione, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l'unita' presenta, in luogo del titolo di proprieta' di cui al comma 1, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale autocertifica le predette circostanze e che l'unita' da diporto e' di sua esclusiva proprieta', indicando altresi' il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo.».
- b)al comma 3:
- 1)le parole «in nome o per conto» sono sostituite dalle seguenti: «in nome e per conto»;
- 2)le parole «o di un altro Stato individuato» sono sostituite dalle seguenti: «, o di Stati terzi individuati»;
- 3)dopo le parole «un attestato dell'autorita'» e' inserita la seguente: «straniera».
Testo vigente dal 7 dicembre 2020
