Art. 25 — Modifiche all'articolo 49-nonies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
All'articolo 49-nonies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, le parole «alle unita'» sono sostituite dalle seguenti: «a natanti e a imbarcazioni»;
- b)al comma 4, dopo le parole «la sua delimitazione» sono aggiunte le seguenti: «a terra» e le parole «una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa e' possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra,» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi idonei allo specifico attracco».
Testo vigente dal 7 dicembre 2020
