Art. 7 — Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo e' inserito il seguente: «1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un proprio centro.».
Testo vigente dal 29 aprile 2006
