Art. 6 — Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Dopo il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo e' inserito il seguente: «3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e' istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive.».
Testo vigente dal 29 aprile 2006
