Art. 3 — Acqua, energia elettrica, gas, energia termica
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1995 al 1 luglio 2006. 194 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Rientrano nel settore acqua, energia elettrica, gas, energia termica la messa a disposizione o la gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, energia termica, nonche' l'alimentazione delle suddette reti. Non e' disciplinata dal presente decreto, se effettuata da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a):
tolto: a) l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione di acqua potabile o energia elettrica, quando la loro produzione sia destinata ad un uso diverso da quello indicato nel comma 1 e l'alimentazione della rete pubblica dipenda dal consumo proprio del soggetto erogatore e non abbia superato il 30% della produzione totale considerata la media dell'ultimo triennio compreso l'anno in corso;
tolto: b) l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione del gas o dell'energia termica, quando la loro produzione, da parte del soggetto erogatore, derivi inevitabilmente da un processo produttivo diverso da quelli individuati nel presente decreto e l'alimentazione della rete pubblica determini per il soggetto stesso un introito non superiore al 20% del volume d'affari considerata la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;158~art3 · fonte del testo
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