Art. 28 — Comunicazioni alla Commissione CE
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
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4 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 2000 al 1 luglio 2006. 413 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I soggetti aggiudicatori che hanno assegnato un appalto o un accordo quadro comunicano alla Commissione CE, entro due mesi dall'aggiudicazione e alle condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, i risultati della procedura di aggiudicazione mediante un avviso redatto conformemente all'allegato XV. I soggetti aggiudicatori, all'atto della trasmissione delle informazioni, per quanto riguarda i punti 6 e 9 dell'allegato XV, devono rappresentare alla Commissione, se del caso, il carattere commerciale "riservato" dell'appalto. L'elenco delle attivita', dei prodotti e dei servizi esclusi ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), e' fornito a sua richiesta alla Commissione CE. I soggetti aggiudicatori notificano alla Commissione CE, dietro sua richiesta, le informazioni seguenti relative all'applicazione dell'art. 8, comma 3:
tolto: a) i nomi delle imprese interessate;
tolto: b) il tipo e il valore degli appalti di servizi in questione;
tolto: c) gli elementi di prova che, a giudizio della Commissione CE, sono necessari per dimostrare che le relazioni tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria soddisfano le condizioni dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 8. I soggetti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di servizi rientranti nella categoria n. 8 dell'allegato XVI-A ai quali si applica l'art. 13, comma 1, lettera b), possono, per quanto riguarda il punto 3 dell'allegato XV, limitarsi ad indicare l'oggetto principale dell'appalto, in base alla classificazione dello stesso allegato XVI-A; i soggetti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di servizi della categoria n. 8 dell'allegato XVI-A, ai quali non si applica l'art. 13, comma 1, lettera b), possono limitare le informazioni al punto 3 dell'allegato XV, allorche' cio' sia necessario a motivo di preoccupazioni di riservatezza commerciale; tuttavia essi devono vigilare affinche' le informazioni pubblicate in relazione a questo punto siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle contenute nel bando di indizione di gara pubblicato in conformita' all'art. 11, comma 1, oppure, laddove sia utilizzato un sistema di qualificazione, affinche' esse siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle della categoria di cui all'art. 15, comma 9; nei casi elencati nell'allegato XVI-B i soggetti aggiudicatori precisano nell'avviso se acconsentono, o meno, che esso venga pubblicato. 6. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX forniscono anche le informazioni statistiche necessarie alla Commissione europea per verificare la corretta applicazione dellaccordo OMC - Organizzazione Mondiale per il Commercio, gia' accordo GATT; tali informazioni non riguardano gli appalti di servizi di cui allarticolo 9, comma 1, lettera c), n. 3aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;158~art28 · fonte del testo
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