Art. 27 — Adempimenti procedurali e comunicazioni alla Commissione CE
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
1 massima che riguarda l’art. 27, dalle Rassegne del Massimario.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 2000 al 1 luglio 2006. 348 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: L'amministrazione aggiudicatrice nei quindici giorni dal ricevimento di eventuali istanze scritte, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente al quale e' stato aggiudicato l'appalto; possono essere motivatamente omesse, peraltro, alcune informazioni relative all'aggiudicazione se:
tolto: 1) sono di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
tolto: 2) sono contrarie al pubblico interesse;
tolto: 3) sono lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private;
tolto: 4) pregiudicano la concorrenza tra i prestatori di servizi. L'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto, ai concorrenti che lo richiedono, le decisioni prese in merito all'aggiudicazione di un appalto di servizi oggetto di una gara, compresi i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione o ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalita' di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione CE il rifiuto delle offerte ritenute troppo basse. Per ogni appalto concluso l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
tolto: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa;
tolto: b) l'oggetto e il valore dell'appalto;
tolto: c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta;
tolto: d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
tolto: e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota, la parte di appalto che il medesimo intende subappaltare a terzi;
tolto: f) le circostanze che, ai sensi dell'art. 7, giustificano il ricorso alla trattativa privata. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, e' comunicato, dietro sua richiesta, alla Commissione CE. Con apposita relazione l'amministrazione aggiudicatrice precisa alla Commissione CE, dietro sua richiesta, le ragioni che l'hanno indotta ad utilizzare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a). Ogni accordo internazionale concluso con le modalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera m), n. 1), e' comunicato alla Commissione CE.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;157~art27 · fonte del testo
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