Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1995 al 1 luglio 2006. 829 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Le associazioni di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi possono fare offerte o negoziare con i soggetti di cui all'art. 2. Ai sensi del comma 1, si considerano associazioni di imprenditori:

tolto: a) le imprese riunite, individuali, commerciali o artigiane, e i consorzi di cui alle lettere b), c) e d), che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprima l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;

tolto: b) i consorzi tra societa' cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

tolto: c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di societa' consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro;

tolto: d) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) anche in forma di societa' ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;

tolto: e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. Qualora ad una procedura partecipi uno dei soggetti di cui al comma 2 e' vietata la partecipazione alla medesima dei singoli associati, consorziati o membri del gruppo; all'atto della presentazione dell'offerta i consorzi di cui al comma 2, lettera b), c) e d) indicano i singoli consorziati per conto dei quali concorrono. In caso di procedura ristretta o di procedura negoziata l'impresa invitata individualmente ha la facolta' di presentare offerta o di trattare per se' e quale capogruppo di imprese riunite ai sensi del comma 2. Possono, altresi', essere invitate alle gare e alle precedure negoziate di cui all'art. 13 imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi riunire ai sensi del comma 2, le quali ne facciano richiesta al soggetto aggiudicatore, sempre che sussistano i requisiti previsti dal presente decreto. Non e' consentita l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara. La violazione della disposizione di cui al comma 6 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita' del contratto, nonche' l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi appalti. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilita' solidale nei confronti del soggetto aggiudicatore. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura relativa e' conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo; il mandato e' gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto aggiudicatore. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto aggiudicatore per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo; fino alla estinzione di ogni rapporto il soggetto aggiudicatore, tuttavia, puo' far valere direttamente le responsabilita' facenti capo alle imprese mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Salvo quanto previsto al comma 13, nelle associazioni temporanee i requisiti di capacita' tecnica ed economica, sempreche' frazionabili, richiesti dal soggetto aggiudicatore nel bando o nella lettera di invito, per l'aggiudicazione di un appalto di lavori, di forniture o di servizi devono essere posseduti nella misura precisata dal soggetto aggiudicatore stesso; per le imprese mandanti, tale misura non puo' essere inferiore, per ciascuna, al 20% di quanto richiesto cumulativamente; in ogni caso i requisiti cosi' sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli globalmente richiesti dal soggetto aggiudicatore. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), applicano, peraltro, per quanto concerne gli appalti di lavori, anche le disposizioni di cui all'art. 23, commi da 1 a 6, e comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto aggiudicatore ha la facolta' di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dai commi da 8 a 11 e che sia di gradimento al soggetto aggiudicatore stesso, ovvero di recedere dall'appalto. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuta alla esecuzione dell'appalto direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Le disposizioni sulle societa' di imprese riunite di cui all'art. 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, si applicano anche negli appalti di lavori disciplinati dal presente decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;158~art23 · fonte del testo