Art. 21 — Subappalto
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1995 al 1 luglio 2006. 52 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, nel capitolato d'oneri relativo all'appalto di lavori il soggetto aggiudicatore puo' chiedere all'offerente di comunicargli, nella sua offerta, la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, ferma la responsabilita' dell'offerente medesimo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;158~art21 · fonte del testo
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