Art. 20 — Piani di sicurezza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1995 al 1 luglio 2006. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il soggetto aggiudicatore e' tenuto a precisare, nel capitolato d'oneri, l'autorita' o le autorita' da cui i concorrenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro vigenti nelle localita' in cui devono essere eseguiti i lavori o prestati i servizi e che saranno applicabili ai lavori effettuati o ai servizi prestati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto. Il soggetto aggiudicatore chiede, altresi', ai concorrenti di precisare che hanno tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi di cui al comma 1, senza che cio' osti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;158~art20 · fonte del testo
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