Art. 19 — Prescrizioni tecniche
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1995 al 1 luglio 2006. 552 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I soggetti aggiudicatori, tenuto anche conto delle definizioni di cui all'allegato XVII, inseriscono specifiche tecniche nei documenti generali o nel capitolato d'oneri di ciascun appalto. Le specifiche tecniche sono definite facendo riferimento a specifiche europee allorche' esistano. In assenza di specifiche europee le specifiche tecniche devono, per quanto possibile, essere definite in riferimento ad altre norme in uso nella Comunita'. I soggetti aggiudicatori definiscono le specifiche supplementari necessarie a completare le specifiche europee o le altre norme; a tal fine accordano una preferenza alle specifiche che indicano requisiti di rendimento piuttosto che caratteristiche concettuali o descrittive, a meno che, per ragioni obiettive, essi non ritengano inappropriato all'esecuzione dell'appalto il ricorso alle suddette specifiche. Non possono essere introdotte specifiche tecniche che menzionino prodotti di una fabbricazione o di una provenienza determinata o procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare talune imprese, a meno che tali specifiche tecniche siano giustificate dall'oggetto dell'appalto; e' in particolare vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi e l'indicazione di un'origine o una provenienza determinata; tuttavia, tale indicazione accompagnata dall'espressione "o equivalente" e' autorizzata quando l'oggetto non puo' essere altrimenti descritto con specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati. I soggetti aggiudicatori possono derogare al comma 2 qualora:
tolto: a) sia tecnicamente impossibile stabilire in modo soddisfacente la conformita' di un prodotto alle specifiche europee;
tolto: b) l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione: b1) della direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1991, come modificata e integrata dall'art. 11 della direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993, ovvero: b2) della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
tolto: c) l'adeguamento delle prassi esistenti alle specifiche europee obblighi l'aggiudicatore ad acquistare forniture incompatibili con le apparecchiature gia' utilizzate oppure comporti costi o difficolta' tecniche sproporzionati; i soggetti aggiudicatori fanno ricorso a tale deroga unicamente nel quadro di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un successivo passaggio a specifiche europee;
tolto: d) la specifica europea di cui trattasi risulti non essere adatta all'applicazione particolare cui e' destinata o non tenga conto degli sviluppi tecnici verificatisi dopo la sua adozione; i soggetti aggiudicatori che applicano tale deroga sono tenuti a comunicare al competente organismo di standardizzazione o agli altri organismi abilitati alla revisione delle specifiche europee, le ragioni che fanno loro ritenere inappropriate le specifiche europee e necessaria la loro revisione;
tolto: e) il progetto in questione sia di natura autenticamente innovativa, cosicche' l'applicazione di specifiche europee esistenti risulterebbe in adeguata. I bandi pubblicati ai sensi dell'art. 11 menzionano nel testo il ricorso al comma 6. Il presente articolo non pregiudica la normativa tecnica obbligatoria purche' essa sia compatibile con il diritto comunitario. I soggetti aggiudicatori comunicano agli imprenditori, ai fornitori o ai prestatori di servizi interessati all'aggiudicazione dell'appalto, che ne fanno domanda, le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di lavori, di forniture o di servizi, ovvero le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che formano oggetto di avvisi indicativi ai sensi dell'art. 14. Quando tali specifiche tecniche sono definite in documenti che sono disponibili per imprenditori, fornitori o prestatori di servizi interessati, la comunicazione del riferimento di tali documenti e' considerata sufficiente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;158~art19 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.