Art. 6 — Sistema di informazione e comunicazione
Le autorita' di vigilanza del mercato utilizzano il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento relativamente all'espletamento delle attivita' di vigilanza sui prodotti di competenza. Le autorita' di vigilanza trasmettono all'ufficio unico di collegamento le informazioni, gli elementi o i dati in proprio possesso funzionali alla trasmissione delle informazioni di competenza dell'ufficio unico di collegamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
Testo vigente dal 22 ottobre 2022
