Il Ministero dello sviluppo economico e' designato quale ufficio unico di collegamento ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento. L'ufficio unico di collegamento rappresenta la posizione coordinata delle autorita' di vigilanza e delle autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e provvede a comunicare le strategie nazionali di vigilanza adottate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento attraverso il sistema di informazione e comunicazione definito ai sensi dell'articolo 34 del regolamento. Per la redazione e gli aggiornamenti periodici della strategia nazionale di vigilanza del mercato di cui al comma 2, nonche' per la definizione dei criteri di coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 106 del Codice del consumo, l'ufficio unico di collegamento convoca appositi tavoli tecnici di coordinamento fra le autorita' di vigilanza del mercato congiuntamente alle autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e di pubblica sicurezza competenti in materia di vigilanza del mercato. L'ufficio unico di collegamento raccoglie le richieste provenienti dalle autorita' di vigilanza del mercato dei diversi Stati membri, secondo quanto stabilito dal Capo VI del regolamento e partecipa alla rete dell'Unione per la conformita' dei prodotti, ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento. L'ufficio unico di collegamento formula, altresi', le richieste alle autorita' di vigilanza del mercato di diversi Stati membri secondo le modalita' previste dal Capo VI del regolamento. L'ufficio unico di collegamento inserisce nel sistema di informazione e comunicazione le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento. L'ufficio unico di collegamento effettua le verifiche funzionali al corretto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento. L'ufficio unico di collegamento verifica altresi' l'esatto adempimento degli obblighi di formazione delle autorita' di cui al comma 2, anche relativi all'utilizzo del sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 6. Le autorita' di vigilanza del mercato comunicano all'ufficio unico di collegamento l'articolazione dei propri uffici territoriali e i laboratori di cui all'articolo 8, ai fini dell'attivita' di cui al comma 6. In caso di conflitti di competenza tra autorita' di vigilanza del mercato, l'ufficio unico di collegamento convoca un apposito tavolo tecnico di coordinamento tra le amministrazioni interessate per favorire la risoluzione del conflitto in riferimento a singoli casi o alla categoria di prodotti oggetto di vigilanza. Qualora nell'ambito del tavolo tecnico di cui al primo periodo non sia raggiunta una posizione comune, l'ufficio unico di collegamento provvede a inoltrare la posizione assunta dalle autorita' di vigilanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le determinazioni di competenza. Nel rispetto delle competenze e della disciplina prevista da norme di legge o di regolamento, l'ufficio unico di collegamento, nello svolgimento delle attivita' di cui ai commi 6 e 7, si attiene ai seguenti principi generali:

  • a)rispetto delle attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza, quali autorita' di sorveglianza del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici;
  • b)prevalenza dei profili di competenza delle singole autorita' di vigilanza rispetto alla natura e al normale utilizzo dei prodotti sottoposti a vigilanza;
  • c)concentrazione delle competenze, anche mediante loro accorpamenti per gruppi omogenei di controlli o prodotti;
  • d)competenza, adeguatezza, sussidiarieta', differenziazione e unitarieta' dei processi decisionali;
  • e)tutela della salute degli utenti finali e degli operatori;
  • f)tutela della sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro;
  • g)tutela dei consumatori. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 e' assegnato alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico, entro il limite di dieci unita', un contingente di personale non dirigenziale dotato delle necessarie competenze ed esperienze, proveniente dalle autorita' di vigilanza o comunque dalle amministrazioni centrali competenti per le attivita' di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al regolamento, in posizione di comando ai sensi delle disposizioni vigenti e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Testo vigente dal 22 ottobre 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-12;157~art5 · fonte del testo

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