Art. 8 — Laboratori di prova
Le autorita' di vigilanza del mercato, ciascuna per il proprio ambito di competenza, anche al fine di verificare le capacita' di prova per categorie specifiche di prodotti e per rischi specifici connessi a una categoria di prodotti, effettuano la ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti e accreditati, conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 e in linea con le finalita' di cui all'articolo 21 del regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro i successivi quarantacinque giorni dalla conclusione dell'attivita' di ricognizione di cui al comma 1, e comunque entro il 31 dicembre 2022, e in base alle risultanze della stessa, ciascuna autorita' di vigilanza, nell'ambito della propria competenza, provvede a individuare ulteriori laboratori a cui demandare le attivita' di prova non attualmente svolte dai laboratori gia' esistenti su determinate categorie di prodotti o per determinati rischi relativi a singole categorie di prodotti. I laboratori svolgono le attivita' di prova richieste dalle autorita' di vigilanza del mercato mediante prove fisiche e accertamenti tecnici, anche mediante il ricorso a strumenti digitali, su specifici campioni di prodotti, inclusi quelli venduti online o tramite altri canali di vendita a distanza. Nei casi in cui, per le caratteristiche dei prodotti, sia possibile lo svolgimento di accertamenti in forma congiunta, i laboratori svolgono le attivita' tecniche di rispettiva competenza in maniera coordinata, su indicazione dell'autorita' di vigilanza.
Testo vigente dal 22 ottobre 2022
