Art. 28 — Prospetti statistici
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
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3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 2000 al 1 luglio 2006. 389 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla Commissione europea. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 8 i prospetti di cui al comma 1 indicano almeno:
tolto: a) il valore globale degli appalti di servizi aggiudicati da ciascuna di esse al di sotto delle soglie di cui all'articolo 1, comma 2;
tolto: b) per gli appalti di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, distinguendo, ove possibile, secondo il tipo di procedura, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui agli allegati 1 e 2, la nazionalita' degli aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, secondo la suddivisione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e con la precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;
tolto: c) il numero e il valore globale degli appalti di servizi eventualmente aggiudicati in base a deroghe all'accordo OMC - Organizzazione mondiale per il commercio, gia' accordo GATT. Per tutte le tre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1 indicano:
tolto: a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, di importo uguale o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all'allegato 1 e la nazionalita' dei prestatori di servizi ai quali sono stati aggiudicati gli appalti, con la precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;
tolto: b) il valore totale degli appalti aggiudicati in base alle deroghe all'accordo OMC - Organizzazione mondiale per il commercio, gia' accordo GATT. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le informazioni relative agli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, di importo stimato, al netto dell'IVA, inferiore a 200.000 euro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;157~art28 · fonte del testo
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