Art. 2 — Modifiche all'articolo 128 del codice civile
All'articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.";
- b)nel quarto comma le parole: "bigamia o" sono soppresse;
- c)il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.".
Testo vigente dal 8 gennaio 2014
