Gli organismi che intendono essere notificati ai sensi della direttiva (UE) 2019/520 devono rispettare i criteri minimi stabiliti nell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019. Gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle norme europee pertinenti sono considerati conformi. Per poter presentare istanza di autorizzazione quali organismi incaricati di eseguire o controllare la procedura di valutazione della conformita' alle specifiche o dell'idoneita' all'uso di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, detti organismi devono ottenere uno specifico accreditamento emesso, dall'Ente unico nazionale italiano di accreditamento (ACCREDIA). A seguito del rilascio del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA, gli organismi presentano formale istanza al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili che, previo accertamento dell'idoneita' dei soggetti richiedenti, provvede ad autorizzare l'organismo e a inoltrare al Ministero dello sviluppo economico la richiesta di notifica alla Commissione. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi incaricati di eseguire o controllare la procedura di valutazione della conformita' alle specifiche o dell'idoneita' all'uso di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, indicando per ciascuno di essi il settore di competenza e il numero di identificazione precedentemente ottenuto dalla Commissione. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili stipula apposito protocollo d'intesa con ACCREDIA. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili revoca l'autorizzazione a un organismo notificato che non risulta piu' conforme ai criteri di cui comma 2, informandone immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Se il Ministero dello sviluppo economico, in qualita' di Autorita' nazionale di notifica, e il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ritengono che un organismo notificato da un altro Stato membro non soddisfa i criteri di cui al comma 2, ne informano la Commissione e gli altri Stati membri richiedendo che sia interpellato il comitato per il telepedaggio di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/520.

Testo vigente dal 6 novembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;153~art17 · fonte del testo

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