Art. 15 — Procedure di salvaguardia
Se i componenti di interoperabilita' recanti una marcatura CE, immessi in commercio e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non soddisfano le prescrizioni pertinenti, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili adotta tutte le misure occorrenti per limitarne l'ambito di applicazione, per vietarne l'uso o per ritirarli dal commercio. Il Ministero informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, illustrando i contenuti delle stesse e la relativa motivazione e precisando in particolare se la non conformita' deriva da:
- a)errata applicazione delle specifiche tecniche;
- b)inadeguatezza delle specifiche tecniche. Se i componenti di interoperabilita' muniti della marcatura CE risultano non conformi alle prescrizioni di interoperabilita', il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili chiede al produttore o al suo mandatario stabilito nell'Unione europea di riportare il componente di interoperabilita' a uno stato di conformita' alle specifiche o di idoneita' all'impiego, o a entrambi, secondo le condizioni stabilite dall'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, e dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, informando la Commissione e gli altri Stati membri.
Testo vigente dal 6 novembre 2021
