Art. 8 — Destinazione del reddito
Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:
- a)spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed allattivita' svolta dalla singola fondazione;
- b)oneri fiscali;
- c)riserva obbligatoria, nella misura determinata dallAutorita' di vigilanza;
- d)almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, lammontare minimo di reddito stabilito dallAutorita' di vigilanza ai sensi dellarticolo 10, ai settori rilevanti;
- e)eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dallAutorita' di vigilanza;
- f)erogazioni previste da specifiche norme di legge. Resta salvo quanto disposto dallarticolo 5, comma 3. E' fatto divieto alle fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilita' economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dallarticolo 4, comma 1, lettera b). Ai fini dei titoli I e V del presente decreto si intende per reddito lammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle societa' strumentali controllate dalla fondazione ai sensi dellarticolo 6, comma 1, ancorche' non distribuiti.
Testo vigente dal 5 aprile 2001
