Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:

  • a)spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed allattivita' svolta dalla singola fondazione;
  • b)oneri fiscali;
  • c)riserva obbligatoria, nella misura determinata dallAutorita' di vigilanza;
  • d)almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, lammontare minimo di reddito stabilito dallAutorita' di vigilanza ai sensi dellarticolo 10, ai settori rilevanti;
  • e)eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dallAutorita' di vigilanza;
  • f)erogazioni previste da specifiche norme di legge. Resta salvo quanto disposto dallarticolo 5, comma 3. E' fatto divieto alle fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilita' economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dallarticolo 4, comma 1, lettera b). Ai fini dei titoli I e V del presente decreto si intende per reddito lammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle societa' strumentali controllate dalla fondazione ai sensi dellarticolo 6, comma 1, ancorche' non distribuiti.

Testo vigente dal 5 aprile 2001

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Che cosa è cambiato dal 5 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1999 al 5 aprile 2001. 10 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed tolto: all'attivita' aggiunto: allattivita' svolta dalla singola fondazione;

c) riserva obbligatoria, nella misura determinata tolto: dall'Autorita' aggiunto: dallAutorita' di vigilanza;

d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, tolto: l'ammontare aggiunto: lammontare minimo di reddito stabilito tolto: dall'Autorita' aggiunto: dallAutorita' di vigilanza ai sensi tolto: dell'articolo aggiunto: dellarticolo 10, ai settori rilevanti;

e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o tolto: dall'Autorita' aggiunto: dallAutorita' di vigilanza;

f) erogazioni previste da specifiche norme di legge. Resta salvo quanto disposto tolto: dall'articolo aggiunto: dallarticolo 5, comma 3. E' fatto divieto alle fondazioni di distribuire o assegnare quote … agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti tolto: dall'articolo aggiunto: dallarticolo 4, comma 1, lettera b). Ai fini dei titoli I e V del presente decreto si intende per reddito tolto: l'ammontare aggiunto: lammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla fondazione. … reddito le quote di utili realizzati dalle societa' strumentali controllate dalla fondazione ai sensi tolto: dell'articolo aggiunto: dellarticolo 6, comma 1, ancorche' non distribuiti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153~art8 · fonte del testo

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