Le fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditivita' assicurando il collegamento funzionale con le loro finalita' istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in societa' anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. Nella dismissione delle attivita' patrimoniali le fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruita' e non discriminazione. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla fondazione nella Societa' bancaria conferitaria sono previamente comunicate all'Autorita' di vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalita', gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorita' di vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la fondazione puo' procedere alle operazioni deliberate. Le fondazioni possono investire una quota ((non superiore al 15 per cento)) del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresi' investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditivita' di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attivita' istituzionale o di quella delle imprese strumentali.

Testo vigente dal 31 luglio 2010

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

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Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2003 al 31 luglio 2010. 3 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la fondazione puo' procedere alle operazioni deliberate. tolto: 3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al tolto: 10 aggiunto: 15 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono … fondazione o allo svolgimento della sua attivita' istituzionale o di quella delle imprese strumentaliaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153~art7 · fonte del testo

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