Art. 18 — Agevolazioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione
Nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, le regioni e gli enti locali possono concedere o dare in affitto terreni di loro proprieta', a condizioni tecniche e contrattuali agevolate, ad operatori della filiera vivaistica, per lo svolgimento di attivita' di forestazione nonche' per la produzione di specie forestali e di materiali forestali di moltiplicazione certificati destinati a fini forestali, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le regioni, con proprio provvedimento, individuano la tipologia dei terreni di cui al comma 1, il corrispettivo dovuto dai beneficiari, la durata della concessione o dell'affitto, nonche' eventuali criteri preferenziali ai fini dell'assegnazione dei predetti terreni. Nel medesimo provvedimento puo' essere prevista la facolta' di corrispondere il relativo canone, in tutto o in parte, mediante il trasferimento periodico di materiale forestale certificato di valore equivalente, determinato sulla base di criteri oggettivi, ivi definiti.
Testo vigente dal 12 agosto 2026
