Art. 16 — Contributo del settore privato alla produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione per fini forestali
Gli organismi ufficiali e le autorita' territoriali come definiti dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, possono provvedere alla raccolta e alla produzione dei materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali. Tali materiali devono essere certificati in conformita' alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 386 del 2003. Ai fini di cui al comma 1, per «fini forestali» si intendono le attivita' indicate all'articolo 7, comma 1, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le attivita' di arboricoltura da legno e da biomasse, di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di torbiere, nonche' di ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici. Al fine di sviluppare un sistema vivaistico forestale idoneo a soddisfare il fabbisogno di materiale di moltiplicazione di provenienza certificata per fini forestali, gli organismi ufficiali, le autorita' territoriali e gli altri soggetti da essi individuati possono cedere, a titolo oneroso, il postime certificato a operatori privati iscritti nel registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) nella sezione vivaismo forestale, dotati della licenza di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 386 del 2003, per lo svolgimento delle successive fasi di coltivazione e commercializzazione.
Testo vigente dal 12 agosto 2026
