Art. 16 — Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
All'articolo 30 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera a), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, nonche' le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva»;
- b)al comma 1, lettera c), le parole: «in Paesi non appartenenti all'Unione europea purche' aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI» siano sostituite dalle seguenti: «in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva.»;
- c)al comma 1, lettera d), le parole: «all'articolo 12, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b),»;
- d)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'attestazione puo' altresi' consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto.».
Testo vigente dal 3 novembre 2009
