Art. 5 — Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
All'articolo 11 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero»;
- b)al comma 2, la lettera d) e' soppressa;
- c)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorita' di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.»;
- d)il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all'autorita' di vigilanza di settore.».
Testo vigente dal 3 novembre 2009
