Art. 11 — Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
L'articolo 22 del decreto legislativo e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Modalita'). - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela gia' acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente.».
Testo vigente dal 3 novembre 2009
