Art. 19 — Delle infrazioni penali e amministrative
Nel primo comma, numero 1, dell'articolo 1082 del codice della navigazione, le parole: «, 739» sono sostituite dalle seguenti: «e 734». Nel primo e nel terzo comma dell'articolo 1083 del codice della navigazione, le parole: «, 739» sono sostituite dalle seguenti: «e 734». Nel primo comma dell'articolo 1083-ter del codice della navigazione, la parola: «739» e' sostituita dalla seguente: «734». Il secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione e' sostituito dal segue: «Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 52 e nel terzo comma dell'articolo 59, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493.». Nel primo comma, numero 1, dell'articolo 1165 del codice della navigazione le parole: «50, 57» sono sostituite dalle seguenti: «50 e 57». Gli articoli 1176 e 1177 del codice della navigazione sono abrogati. Nell'articolo 1197 del codice della navigazione, le parole: «ovvero di perdita dell'aeromobile» sono soppresse. Nel primo comma, numero 2, dell'articolo 1201 del codice della navigazione, le parole: «negli articoli 799, 841, 844» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 799». Nell'articolo 1205 del codice della navigazione, la parola: «835» e' sostituita dalle seguenti: «818, 834, 835». Nell'articolo 1214 del codice della navigazione, le parole: «1204, secondo comma,» sono soppresse. Nell'articolo 1216, secondo comma, del codice della navigazione, le parole: «o di collaudo» sono soppresse. Nell'articolo 1219, secondo comma, del codice della navigazione, le parole: «o di collaudo» sono soppresse. Nell'articolo 1229 del codice della navigazione, le parole: «articoli 713 e 715» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 712 e 714».
Testo vigente dal 14 aprile 2006
