Art. 1197 c.nav. — Rifiuto di cooperare al ricupero

Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante ((...)), essendone richiesto dal comandante o dall'autorita' competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda fino a lire duemila.

Testo vigente dal 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006. 4 parole tolte.

Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante tolto: ovvero di perdita dell'aeromobileaggiunto: ..., essendone richiesto dal comandante o dall'autorita' competente, rifiuta di prestare la propria opera …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1197 · fonte del testo

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