Art. 1083-ter c.nav. — Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie

[1]La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e ((734)), per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.

[2]La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 2, priva il soggetto del diritto di esercitare la professione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.

[3]Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice penale relative alla sospensione dall'esercizio di una professione.

Testo vigente dal 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2000 al 29 maggio 2006. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e tolto: 739 aggiunto: 734, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1083ter · fonte del testo

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