Art. 101 c.c. — Matrimonio in imminente pericolo di vita

[1]Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo puo' procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo e' richiesto, purche' gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.

[2]L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Tralasciandosi le modificazioni determinate soltanto dalla necessità di coordinare le norme di questa sezione con precedenti modificazioni, devesi rilevare che l'articolo 101 consente, a differenza dal progetto, il matrimonio in extremis, anche quando manchi prole vivente da legittimare. La legge civile si uniforma così a quella canonica e tutela importanti interessi morali, che possono sussistere anche all'infuori del campo della legittimazione della prole naturale. È rimasto immutato il capoverso dell'articolo, in quanto il testo del progetto, che stabilisce l'obbligo dell'ufficiale dello stato civile di far risultare dall'atto il modo in cui è stato accertato l'imminente pericolo di vita, è più rigoroso e dà quindi maggiori garanzie in confronto con l'altra formula proposta, secondo la quale sarebbe bastato che si fosse dato atto genericamente dell'accertamento del pericolo di vita. Delle opposizioni al matrimonio.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 90

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art101 · fonte del testo

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