Art. 99 — Disposizioni finanziarie

[1]Salvo quanto previsto all'articolo 67, le amministrazioni interessate nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 ottobre 2022

[2]MATTARELLA

[3]Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

[4]Cartabia, Ministro della giustizia Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

[5]Colao, Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale

[6]Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione

[7]Bianchi, Ministro dell'istruzione Messa, Ministro dell'universita' e della ricerca

[8]Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

[9]Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

[10]Lamorgese, Ministro dell'interno

[11]Guerini, Ministro della difesa

[12]Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Testo vigente dal 1 maggio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2024 al 1 maggio 2024. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta in 2 capoversi.

… spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 ottobre 2022tolto: MATTARELLA

aggiunto: MATTARELLA

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art99 · fonte del testo