Art. 99 — Disposizioni finanziarie
[1]Salvo quanto previsto all'articolo 67, le amministrazioni interessate nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 ottobre 2022
[2]MATTARELLA
[3]Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
[4]Cartabia, Ministro della giustizia Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
[5]Colao, Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
[6]Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
[7]Bianchi, Ministro dell'istruzione Messa, Ministro dell'universita' e della ricerca
[8]Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
[9]Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
[10]Lamorgese, Ministro dell'interno
[11]Guerini, Ministro della difesa
[12]Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Testo vigente dal 1 maggio 2024
