Art. 11 — Clausola di invarianza finanziaria
Le amministrazioni interessate, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 20 marzo 2024
