Art. 11 — Clausola di invarianza finanziaria
[1]Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[2]Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2017
[3]MATTARELLA
[4]Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
[5]Orlando, Ministro della giustizia
[6]Visto, il Guardasigilli: Orlando
Testo vigente dal 16 ottobre 2017
