Art. 87-bis — Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze

Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, e' consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita' di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalita' di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito puo' essere eseguito mediante l'invio di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresi' all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico e' sottoscritto digitalmente secondo le modalita' indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformita' all'originale. L'atto di impugnazione e' trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalita' e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalita' indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione e' altresi' inammissibile:

  • a)quando l'atto di impugnazione non e' sottoscritto digitalmente dal difensore;
  • b)quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non e' presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1;
  • c)quando l'atto e' trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilita' dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato. 9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2

Testo vigente dal 1 maggio 2024

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 77/2026

    Questione infondata
    14 maggio 2026

    Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Cassazione, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, dell’art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8, del d.lgs. n. 150 del 2022, il cui combinato disposto «sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall’indirizzo assegnato all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione». Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno considerato l’impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, ma non ricompreso nell’elenco del DGSIA, in linea di principio inammissibile, facendo però salva l’ipotesi in cui il cancelliere addetto all’ufficio l’abbia inoltrata all’indirizzo telematico deputato a riceverla entro il termine di decadenza previsto dalla legge, beninteso senza che sia esigibile alcun obbligo da parte della cancelleria non competente alla ricezione del gravame. La ratio di tale soluzione appare agevolmente trasferibile anche al diverso caso che qui viene in rilievo, dovendosi ritenere che, se l’impugnazione inviata a un indirizzo incluso negli elenchi del DGSIA, ma riferibile all’ufficio del giudice competente per l’impugnazione e non a quello che ha adottato il provvedimento impugnato è, in linea di principio, inammissibile, essa è tuttavia ammissibile nell’ipotesi in cui sia stata inoltrata, su iniziativa della cancelleria cui è riferibile l’indirizzo di presentazione, all’indirizzo telematico – anch’esso incluso nell’elenco del DGSIA – riferito all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, sempre che l’inoltro sia effettuato entro il termine perentorio stabilito per l’impugnazione medesima; dovendo d’altra parte escludersi che la cancelleria cui è stato erroneamente inviato l’atto abbia un obbligo di provvedere in tal senso, sicché il rischio della mancata tempestiva trasmissione incombe esclusivamente sull’interessato all’impugnazione. In tal modo si realizza un ragionevole contemperamento tra gli opposti interessi, tutti di rilievo costituzionale e convenzionale, del diritto all’impugnazione e del principio della ragionevole durata dei processi. Né così si sacrifica in maniera sproporzionata il diritto di difesa dell’interessato in nome di un irragionevole formalismo: non solo la vigente disciplina processuale consente comunque all’interessato di presentare personalmente l’impugnazione, con le tradizionali modalità cartacee, ma la soluzione interpretativa prescelta consente comunque di ritenere sanato il vizio quando l’atto di impugnazione consegua pienamente il proprio effetto in tempo utile. Non può, d’altra parte, ritenersi sussistente una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che consente la “riqualificazione” dell’impugnazione proposta con un mezzo diverso da quello consentito dalla legge, obbligando il giudice incompetente alla trasmissione al giudice competente, perché tale disposizione non costituisce un tertium comparationis omogeneo. Infine, se è ben vero che le conseguenze dell’inammissibilità dell’impugnazione per effetto di un errore del difensore ricadono su un interessato incolpevole, che potrebbe subire pregiudizi gravi e in seguito difficilmente rimediabili, simili pregiudizi sono, tuttavia, suscettibili di verificarsi in ogni procedimento in cui sia coinvolto un difensore, alla cui competenza e diligenza nell’adempimento del mandato professionale sono sempre affidati gli interessi individuali e i diritti dei rispettivi assistiti.

    Art. 87-bis Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 · Art. 8 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2024 al 1 maggio 2024. 1 parola aggiunta.

… impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilita' dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnatoaggiunto: . 9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art87bis · fonte del testo

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