Art. 63 — Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa

I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo. Per ciascun distretto di Corte di appello e' istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa cui partecipano, attraverso propri rappresentanti:

  • a)il Ministero della giustizia;
  • b)le Regioni o le Province autonome sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello;
  • c)le Province o le Citta' metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello;
  • d)i Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi nel distretto di Corte di appello;
  • e)ogni altro Comune, compreso nel distretto di Corte di appello, presso il quale sono in atto esperienze di giustizia riparativa. La Conferenza locale e' convocata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, con cadenza almeno annuale. La Conferenza locale e' coordinata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all'articolo 61, comma 2, il Presidente della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte di appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o piu' enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti criteri:
  • a)il fabbisogno di servizi sul territorio;
  • b)la necessita' che l'insieme dei Centri assicuri per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale, l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa;
  • c)la necessita' che i Centri assicurino, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto. All'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attivita' della Conferenza locale per la giustizia riparativa non da' diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

Testo vigente dal 1 maggio 2024

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Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2024 al 1 maggio 2024. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art63 · fonte del testo

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