Art. 45 — Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa
Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto:
- a)la vittima del reato;
- b)la persona indicata come autore dell'offesa;
- c)altri soggetti appartenenti alla comunita', quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorita' di pubblica sicurezza, servizi sociali;
- d)chiunque altro vi abbia interesse.
Testo vigente dal 1 maggio 2024
