Art. 59 — Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa

La formazione dei mediatori esperti assicura l'acquisizione delle conoscenze, competenze, abilita' e dei principi deontologici necessari a svolgere, con imparzialita', indipendenza, sensibilita' ed equiprossimita', i programmi di giustizia riparativa. I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua. La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all'articolo 63. La formazione continua consiste in non meno di trenta ore annuali, dedicate all'aggiornamento teorico e pratico, nonche' allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali. La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonche' nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate. La formazione pratica mira a sviluppare capacita' di ascolto e di relazione e a fornire competenze e abilita' necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili. La formazione pratica e quella teorica sono assicurate dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Universita' che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai Centri per la giustizia riparativa e' affidata in particolare la formazione pratica, che viene impartita attraverso mediatori esperti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 60 i quali abbiano un'esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa e siano in possesso di comprovate competenze come formatori. L'accesso ai corsi e' subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in seguito al superamento della prova finale teorico-pratica. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme e i tempi della formazione pratica e teorica di cui al comma 7, nonche' le modalita' delle prove di cui ai commi 8 e 9. Gli oneri per la partecipazione alle attivita' di formazione ed alla prova finale teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti.

Testo vigente dal 17 ottobre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art59 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari