Art. 49 — Diritto all'assistenza linguistica
La persona indicata come autore dell'offesa, la vittima del reato e gli altri partecipanti che non parlano o non comprendono la lingua italiana hanno diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di prendere parte consapevolmente ai programmi di giustizia riparativa. Negli stessi casi e' disposta la traduzione della relazione del mediatore. La conoscenza della lingua italiana e' presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. L'impiego di una lingua diversa dalla lingua madre dell'interessato e' consentito solo laddove l'interessato ne abbia una conoscenza sufficiente ad assicurare la partecipazione effettiva al programma. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana e' compiuto dal mediatore. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il mediatore ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. Si applicano le disposizioni degli articoli 144 e 145 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
Testo vigente dal 17 ottobre 2022
