Art. 48 — Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa
Il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa e' personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. E' sempre revocabile anche per fatti concludenti. Per la persona minore d'eta' che non ha compiuto gli anni quattordici, il consenso e' espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacita' di discernimento, dall'esercente la responsabilita' genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. Per la persona minore d'eta' che ha compiuto gli anni quattordici, il consenso e' espresso dalla stessa e dall'esercente la responsabilita' genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. Qualora l'esercente la responsabilita' genitoriale o il curatore speciale non prestino il consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse della persona minore d'eta', valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest'ultima. Restano fermi i limiti inerenti alla capacita' di agire del minore. Nel caso di interdetto giudiziale, il consenso e' espresso dal tutore, sentito l'interdetto. Nel caso di inabilitato, il consenso e' espresso dallo stesso e dal curatore. Nel caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, il consenso e' espresso da quest'ultima, da sola o con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di cui agli articoli 405 e 407, comma 4, del codice civile. Il consenso per l'ente e' espresso dal legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato. Il consenso viene raccolto nel corso del primo incontro dal mediatore designato, alla presenza del difensore della vittima del reato e del difensore della persona indicata come autore dell'offesa, quando questi lo richiedono.
Testo vigente dal 17 ottobre 2022
