Art. 26 — Abrogazioni e disposizioni transitorie
Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 27, 24, comma 3, e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni. Fatti salvi gli effetti transitori di cui agli articoli 8, comma 5, e 9, comma 4, del presente decreto legislativo sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 23 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 novembre 2015 e' abrogato il comma 6 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 30 agosto 2012
