Art. 4 — Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
- a)il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Il decreto 24 aprile 2008, concernente modalita', anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, risulta abrogato dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3-bis, dell'articolo 33;
- b)il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 19 aprile 2006, salvi gli effetti delle domande presentate a norma dell'art. 2 e nei termini di cui all'allegato I del medesimo decreto. Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», le parole «Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», e la parola «APAT» e' sostituita dalla seguente: «ISPRA». Le disposizioni di cui al presente decreto fanno salva la vigente disciplina in materia di sicurezza antincendio. Le Regioni e le Province autonome adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto entro 12 mesi dall'entrata in vigore. Le procedure di VAS,VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.
Testo vigente dal 11 agosto 2010
