Art. 15 — Abrogazioni e disposizioni di coordinamento
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
- a)l'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- b)l'articolo 226-quater, commi 1, 2, e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. All'articolo 218, comma 1, lettera dd-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole «o altre sostanze» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente». All'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro». All'articolo 256, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, la parola «234,» e' soppressa;
- b)il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi». Con riferimento ai rifiuti di cui Allegato, Parte E, sezione III, i sistemi costituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attivita' di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, in accordo con gli stessi.
Testo vigente dal 30 novembre 2021
