All'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1:
  • 1)dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) ai livelli di formazione raggiunti dal personale dipendente, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili»;
  • 2)alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, valorizzando il personale destinatario di incarichi di particolare rilevanza e complessita' attraverso l'assegnazione di specifici obiettivi individuali strettamente connessi all'adeguato svolgimento di tali incarichi nonche' alle potenzialita' di ciascuno»;
  • b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1.1. La valutazione della performance individuale si compone, inoltre, della valutazione del potenziale e delle seguenti caratteristiche trasversali:
  • a)la capacita' di superare schemi consolidati e di realizzare flessibilita' organizzativa orientata al risultato;
  • b)la capacita' realizzativa;
  • c)la capacita' di cooperazione interna ed esterna;
  • d)la capacita' di agire velocemente con tempestivita' e decisione;
  • e)la capacita' di costruire gruppi con elevate prestazioni e di valorizzare i propri collaboratori»;
  • c)al comma 2, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: «b-bis) alla capacita' di adempiere incarichi che prevedono obiettivi di particolare complessita';
  • b-ter)alla capacita' di raggiungere gli obiettivi formativi assegnati».

Testo vigente dal 4 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-02;119~art9 · fonte del testo

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