Art. 6 — Monitoraggio della performance
((I titolari della valutazione, attraverso le)) risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento ((per valutare)) la necessita' o l'opportunita' di interventi correttivi in corso di esercizio ((da sottoporre)) all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 2 LUGLIO 2026, N. 119)). COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2017, N. 74.
Testo vigente dal 19 luglio 2026
