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Che cosa è cambiato dal 14 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 2007 al 14 marzo 2021. 1318 parole tolte, 10 parole aggiunte in 38 capoversi.

tolto: L'articolo 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. Le sementi per le colture erbacee ortive delle specie elencate nell'allegato n. 3 della presente legge, si suddividono nelle seguenti categorie: I - categoria: di base; II - categoria: certificata; III - categoria: standard. 2. I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti: I. - Categoria di base. Le sementi devono essere:

tolto: a) prodotte sotto la responsabilita' del costitutore o suoi aventi causa o del selezionatore secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varieta';

tolto: b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»;

tolto: c) conformi, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 11, alle condizioni previste dall'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dall'allegato IV della presente legge per le sementi di base;

tolto: d) rispondenti alle condizioni indicate alle lettere a), b) e c), all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza. II. - Categoria certificata. Le sementi devono essere:

tolto: a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione anteriore a quella delle sementi di base; che possano soddisfare e abbiano soddisfatto all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni e ai requisiti previsti dall'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, nonche' alle condizioni di cui all'allegato IV della presente legge per le sementi di base;

tolto: b) previste soprattutto per la produzione di ortaggi;

tolto: c) conformi alle condizioni previste dall'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dall'allegato IV della presente legge per le sementi certificate;

Mostra gli altri 30 capoversi cambiati

tolto: d) rispondenti alle condizioni indicate alle lettere a), b), e c), all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. III - Categoria standard.

tolto: a) Le sementi devono presentare sufficiente identita' e purezza della varieta' e corrispondere a quanto previsto dall'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

tolto: b) tali sementi devono essere sottoposte a controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identita' e la purezza della varieta'. 3. Le condizioni per la certificazione delle sementi sono fissate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 4. Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui all'articolo 4, per i controlli alle colture e per la certificazione ufficiale nonche' per i post-controlli sono dovuti compensi di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. 5. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al comma 2, punto I. Categoria di base, lettera d), e punto II. Categoria certificata, lettera d), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

tolto: A) Ispezione in campo:

tolto: a) il personale addetto all'esame:

tolto: 1) deve essere alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza di produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971;

tolto: 2) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche previste dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973;

tolto: 3) non deve trarre profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

tolto: 4) deve essere autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta dell'ente incaricato dei controlli ai fini della certificazione di cui all'articolo 23 della legge n. 1097 del 1971; tale autorizzazione comprende, da parte di detto personale, la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

tolto: 5) deve svolgere le ispezioni previste per i controlli ufficiali dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 1096 del 1971;

tolto: b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;

tolto: c) una parte delle colture da seme deve essere controllata da ispettori ufficiali. Tale parte deve essere almeno del 5 per cento;

tolto: d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identita' e alla purezza varietale.

tolto: B) Controlli delle sementi:

tolto: a) i controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi, alle seguenti condizioni:

tolto: 1) i laboratori dispongono di una persona incaricata delle analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio e in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate delle analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalita' vigenti per le analisi ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorita' incaricata della certificazione delle sementi. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

tolto: 2) i laboratori sono indipendenti o appartenenti a una ditta sementiera. Nel caso appartengono a una ditta sementiera il laboratorio puo' eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della ditta a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la ditta stessa, il richiedente la certificazione e l'autorita' incaricata della certificazione delle sementi;

tolto: 3) la prestazione dei laboratori, per quanto riguarda il controllo delle sementi, e' soggetta alla sorveglianza dell'autorita' incaricata della certificazione delle sementi;

tolto: 4) ai fini della sorveglianza di cui al numero 3) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi.

tolto: C) Campionamento:

tolto: 1) durante l'esame delle sementi per la certificazione i campioni sono prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Il campionamento delle sementi, effettuato durante la commercializzazione, e' eseguito ufficialmente. Tali disposizioni si applicano anche nel caso che i campioni di sementi standard siano prelevati per controlli a posteriori;

tolto: 2) qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale di cui al n. 1), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

tolto: a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi di cui alle lettere b), c) e d);

tolto: b) i campionatori devono possedere le necessarie qualificazioni tecniche ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalita' vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

tolto: c) i campionatori possono essere:

tolto: 1) persone fisiche indipendenti, ovvero

tolto: 2) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attivita' non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione di sementi o il commercio di sementi, ovvero

tolto: 3) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attivita' comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi. In tal ultimo caso i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorita' incaricata della certificazione delle sementi;

tolto: d) la prestazione dei campionatori, per quanto riguarda il campionamento delle sementi e' soggetta alla sorveglianza dell'autorita' incaricata della certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

tolto: e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d), almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico. L'autorita' incaricata dei controlli ufficiali confronta i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli, della stessa partita, prelevati sotto sorveglianza ufficiale.».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-02;150~art11 · fonte del testo